INAMMISSIBILE LA RETTIFICA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SE L'ERRORE NON È PALESE (48.4)
Nelle gare pubbliche, l'errore materiale suscettibile di rettifica deve consistere in una fortuita divergenza tra la volontà e la sua espressione letterale, emergente ictu oculi e senza indagini ricostruttive. È illegittima la rettifica delle quote di esecuzione dichiarate in sede di gara qualora la modifica sia volta a sanare la carenza dei requisiti di qualificazione speciale in capo a un componente del raggruppamento, in quanto l'assetto delle quote deve essere definito al momento della presentazione della domanda e non può essere variato post mortem per eludere le conseguenze dell'incapacità tecnica o economica dell'operatore.
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