Giurisprudenza e Prassi

ACCORDO QUADRO: SE NON SONO PREDETERMINATE LE CATEGORIE PREVALENTI E SCORPORABILI, IL SUBAPPALTO NECESSARIO E' STRUTTURALMENTE INAMMISSIBILE (119)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

"Al riguardo, è stato chiarito che “l'obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all'interno del R.T.I. è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell'offerta, poiché soddisfa l'esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 12/01/2021, n. 400). Inoltre, se l'art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 – riprodotto poi dall'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), resta fermo il limite rappresentato dal possesso dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa associata: ciò significa che la partecipazione alla gara da parte dell'impresa associata in R.T.I. può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 09/05/2024, n. 144)” (cfr. Tar Emilia Romagna, sez. II, 20 giugno 2024, n. 437).

[...]

Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, il [...] disciplinare di gara si limita a prevedere la generica applicabilità dell’istituto del subappalto, pacificamente ammesso secondo le modalità e nei limiti previsti ai sensi dell’art. 119 del Codice, senza nulla specificare con riferimento al c.d. “subappalto necessario”.

[...]

Pertanto, “nell’ambito della presente procedura l’impossibilità di definire ex ante i singoli interventi e di prevedere nella fase di avvio le categorie prevalente e scorporabili in cui gli stessi si articoleranno (e per l’effetto, quindi, se la categoria OG11 sarà la categoria prevalente o scorporabile dello specifico appalto che verrà affidato) non consente di ricorrere in fase di qualificazione all’istituto del subappalto necessario […]”.

Siffatta previsione risulta, peraltro, del tutto coerente con la nozione medesima di subappalto necessario, ovvero di modulo organizzativo che consente a un’impresa qualificata esclusivamente per la categoria prevalente di partecipare alla gara, pur essendo priva dei requisiti richiesti per le categorie scorporabili, mediante un utilizzo anticipato del subappalto a fini qualificatori (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770).

In altri termini, l’istituto in esame, di chiara matrice proconcorrenziale, postula la distinzione, in sede di bando di gara, tra lavorazioni prevalenti e scorporabili, atteso che “le esigenze di affidabilità dell’affidatario dei lavori e di massima partecipazione alla gara sono contemperate assicurando che le qualificazioni relative alle lavorazioni prevalenti siano in possesso dall’offerente e verificate dalla stazione appaltante in sede di gara. Sicché, se è ammissibile il subappalto necessario con riferimento alle categorie scorporabili, esso presuppone, proprio al fine di assicurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, che quest’ultimo sia abilitato per i lavori di categoria prevalente. In tale prospettiva è chiamato subappalto qualificatorio o necessario quello che serve a colmare il deficit di qualificazione del concorrente a eseguire le lavorazioni scorporabili, non le prestazioni lavorative prevalenti” (cfr. ibidem; in termini, Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9).

Ne discende la piena correttezza dell’operato della S.A., la quale, considerata l’impossibilità di prevedere, al momento dell’indizione della gara, le categorie prevalenti e scorporabili delle lavorazioni richieste, ha coerentemente escluso nella lex specialis la possibilità di ricorrere al subappalto necessario. Pertanto, anche sotto questo profilo, il provvedimento gravato risulta pienamente legittimo, laddove, riscontrato il difetto di qualifica della Crimac quanto alle lavorazioni di cui alle categorie OG2 e OG11 (su cui vedasi § 8.3), l’amministrazione non ha considerato, come stabilito dai documenti di gara, la dichiarazione di subappalto."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
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