Giurisprudenza e Prassi

LAVORI PUBBLICI - REQUISITI ULTERIORI ALLA SOA - SOLO COME REQUISITI DI ESECUZIONE

ANAC DELIBERA 2021

Ai fini della partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA richiesta nel bando e nel disciplinare di gara deve ritenersi condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari alla partecipazione alla procedura, fermo restando che eventuali ulteriori certificazioni, ove non richieste dalla lex specialis di gara, possono rilevare come requisiti di esecuzione del contratto se obbligatorie ai fini dell' 'esecuzione di determinate lavorazioni.

In conformità ai principi di trasparenza, correttezza e libera concorrenza di cui all’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, come anche osservato dalla aggiudicataria provvisoria nella memoria trasmessa, verificata la necessità della certificazione di cui all’art. 8, d.P.R. n. 146/2018 con l’iscrizione nel registro telematico F-GAS ai fini dell’esecuzione della lavorazione di cui alla voce n. 135 del computo metrico, la stazione appaltante dovrebbe esigere la predetta certificazione soltanto come requisito di esecuzione del contratto e non come requisito di partecipazione alla procedura di gara; RITENUTO, inoltre, che la lavorazione di cui alla voce n. 135 del computo metrico sia comunque subappaltabile dalla concorrente classificatasi prima in graduatoria poiché la dichiarazione resa con il DGUE sulla volontà di subappaltare nei limiti della percentuale del 40% i lavori riconducibili ad entrambe le categorie OS21 e OG1 appare conforme all’art. 1, comma 18, d.l. n. 32/1919, conv. dalla l. n. 55/2019, oltre che agli artt. 108 e 109, d.P.R. n. 207/2010; l’operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore in quanto la certificazione di cui all’art. 8, d.P.R. n. 146/2018 non figurava come requisito di partecipazione alla procedura di gara, ma potrebbe rilevare come requisito di esecuzione del contratto, ferma restando la subappaltabilità della lavorazione per la quale si ritenesse necessaria.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...