Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE SE IL BANDO QUALIFICA ERRONEAMENTE COME NON OBBLIGATORIA UNA CATEGORIA DI LAVORI (226.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

L’indicazione nel bando di gara di una categoria di opere generali (nella specie OG9) di importo superiore a 150.000 euro come categoria a qualificazione non obbligatoria contrasta con la disciplina imperativa di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 47/2014. Tale vizio della lex specialis determina l’illegittimità dell’aggiudicazione, in quanto l'amministrazione è tenuta ad applicare rigorosamente le regole di gara che essa stessa ha stabilito, salva l'adozione di atti di autotutela o rettifica eseguiti nelle medesime forme del bando originario.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...