ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (93.1)
L’attribuzione dei punteggi in sede di gara rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, sicché, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, che non ricorre nel caso in esame, devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330). La giurisprudenza afferma inoltre che il giudice non può esercitare un sindacato sostitutivo a fronte di censure circa la qualità tecnica dell’offerta dell’aggiudicataria (anche laddove in astratto idonee a superare prova di resistenza); i limiti del sindacato giurisdizionale si debbono arrestare a un “sommario, essenziale, esame delle stesse”, dal quale “si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 29 ottobre 2020, n. 6753), che non ricorrono nel caso di specie.
***
Sostiene la ricorrente che in applicazione della previsione di cui all’art. 17 del disciplinare di gara, in base alla quale sarebbe sanzionata con l’esclusione dalla gara la carenza della presentazione del documento denominato “Dettaglio Offerta Economica”, il RTI M. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara poiché non ha provveduto all’inserimento nel sistema del relativo allegato 3.1. “Dettaglio Offerta Economica”.
Occorre preliminarmente rilevare che in realtà il contenuto del documento corrispondente all’allegato 3.1 al disciplinare appare riproduttivo di informazioni già ricomprese nell’allegato n. 3 dello stesso disciplinare (ossia l’offerta economica indicante l’importo offerto comprendente del costo per la sicurezza e la mando d’opera) che semplicemente nell’allegato 3.1 sono ripartite in termini di canone mensile offerto rapportato ai mesi di appalto con indicazione dell’iva esclusa.
Nel caso di specie, come evidenziato dall’Amministrazione, l’importo complessivo offerto per ciascun lotto, calcolato su base biennale, corrisponde necessariamente al canone mensile moltiplicato per i mesi di servizio (che sono fissati dal capitolato in 24 mesi) con conseguente indicazione del canone annuo, per cui il dettaglio dell’offerta (canone mensile e canone annuale) era facilmente ricavabile dai dati contenuti già nell’allagato 3, presentato dall’aggiudicataria, oltre che nell’ulteriore file denominato “giustificativi” nel quale sono contenute non solo le informazioni previste nel dettaglio dell’offerta economica, ma anche delle ulteriori.
Ne consegue che l’esclusione sarebbe stata basata unicamente su un inadempimento di carattere formale, non integrante un particolare onere e comunque senza alcuna rilevanza in termini contenutistici.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui