RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO PER DEFICIT MOTIVAZIONALE: LA COMMISSIONE RIACQUISTA LA PIENEZZA DEL POTERE VALUTATIVO E PUO' GIUNGERE A ESITI DIFFERENTI (93)
L’annullamento giurisdizionale degli atti valutativi di una Commissione di gara per difetto di motivazione nell’attribuzione di un punteggio tecnico non limita l’attività dell’Amministrazione a una mera integrazione motivazionale ex post (finalizzata a giustificare un punteggio predeterminato e invariabile), ma impone il pieno riesercizio del potere valutativo-discrezionale. In sede di riedizione, l’Amministrazione rimane libera di rideterminare il punteggio originario, anche in senso peggiorativo, purché l’esito sia sorretto da una motivazione logica e coerente con le risultanze istruttorie e la lex specialis.
"[...] la sentenza di questa Sezione n. 1348/2025, a fronte dell’annullamento degli atti valutativi della Commissione limitatamente al sub-criterio “A.2” (“qualitativo/discrezionale”), non ha affatto circoscritto l’azione amministrativa a una mera integrazione motivazionale (giustificazione ex post di un punteggio predeterminato e “invariabile”), bensì ha espressamente disposto il riesercizio del potere valutativo, facendo salva la “rideterminazione” del punteggio in questione
[...]
"Questo Tribunale, richiamando la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-Quater, 12 maggio 2021, n. 5581, ha osservato che, “secondo l’orientamento giurisprudenziale pacifico, la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a. (in tal senso, da ultimo, C. di St. n. 2524/2021. Nello stesso senso, ex multis, C. di St. n. 8369/2020)” (nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 25.3.2021, n. 2524: “La valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’ art. 134 c.p.a.”) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 23 novembre 2021, n. 1707; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2025, n. 2546) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 1011)."
[...] la Commissione di gara ha dato esecuzione alla sentenza n. 1348/2025, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2843/2026, con cui, in accoglimento del ricorso principale del R.T.I. M., è stato disposto - come detto, in parte qua, solo - l’annullamento degli atti valutativi della Commissione di gara, limitatamente all’erronea attribuzione al Raggruppamento C. di punti 90 in luogo dei punti effettivamente spettanti, pari a 85, in considerazione della non attribuibilità di 5 punti tabellari erroneamente assegnati in relazione al sub-criterio “D.2” (punteggio quantitativo), salvi i conseguenti atti della Pubblica Amministrazione."
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