Giurisprudenza e Prassi

PUBBLICITA' E TRASMISSIONE ALLA BDNCP E' CONDIZIONE DI EFFICACIA DEGLI ATTI DI GARA (1 - 3 - 27)

ANAC DELIBERA 2025

In tema di appalti pubblici, la pubblicità legale attuata mediante la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea costituisce condizione di efficacia degli atti di gara; pertanto, la scelta della Stazione Appaltante di proseguire l'iter procedurale sino all'aggiudicazione, nonostante il comprovato malfunzionamento delle piattaforme digitali e l'assenza di pubblicazione, si pone in contrasto con i principi di trasparenza e accesso al mercato.

"La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici... gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (Art. 27, d.lgs. 36/2023). "Il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 non può infatti essere interpretato in modo distorto, sino al punto di ledere il principio di accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023".

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BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI: La banca dati, di cui è titolare in via esclusiva l'ANAC, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement e che ne sviluppa e gestisce i servizi. (Riferimento: Art. 23, comma 1)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)