Giurisprudenza e Prassi
FINANZIAMENTO EMERGENZIALE PER OPERE DI PUBBLICA INCOLUMITÀ E NATURA PRIVATA DEL SOGGETTO ATTUATORE
T.A.R. PIEMONTE Sentenza
2026
È illegittimo il provvedimento di esclusione dai finanziamenti per l'emergenza alluvionale motivato esclusivamente sulla base della natura privatistica del soggetto attuatore, qualora l'intervento sia stato ordinato dall'autorità competente per la rimozione di pericoli per la pubblica incolumità e la normativa di settore non ponga preclusioni soggettive al rimborso degli oneri di somma urgenza.
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