LEGITTIMA LA PROROGA DEL TERMINE SE LA PIATTAFORMA DIGITALE MALFUNZIONA (92.2)
Nelle gare telematiche, il malfunzionamento del sistema informatico di ricezione delle offerte, debitamente accertato dal gestore, costituisce un impedimento generalizzato che impone la rimessione in termini di tutti i partecipanti, non richiedendo l'assolvimento di oneri probatori specifici in capo al singolo concorrente. È inoltre legittima la clausola della lex specialis che rinvia alla fase esecutiva dell'appalto la verifica puntuale del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), qualora tali criteri non siano stati espressamente configurati come requisiti di ammissione o elementi premianti soggetti a valutazione immediata in sede di gara.
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