LIMITI TEMPORALI ALLA PROROGA TECNICA E SUSSISTENZA DEL PERICOLO NEL RITARDO
Ai fini della concessione della sospensione cautelare di una sentenza di primo grado, non è configurabile il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'interruzione del servizio qualora l'ordinamento consenta all'Amministrazione di ricorrere alla proroga tecnica. L'articolo 23 della legge 62/2005, che limita a sei mesi la proroga, non ha valenza generale ma è riferito solo ai contratti in scadenza alla data della sua entrata in vigore, restando salva la facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara.
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