ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA DELLA CONCESSIONE SE IL RAPPORTO È GIÀ OGGETTO DI RISOLUZIONE GIUDIZIALE (158.1)
La revoca di una concessione in finanza di progetto, intervenuta dopo la stipula della convenzione e in costanza di un giudizio civile volto alla risoluzione del medesimo contratto, è illegittima per sviamento di potere. La specialità dell'art. 158 del D.Lgs. 163/2006 esclude l'applicazione della disciplina generale sulla revoca ex art. 21-quinquies L. 241/1990. L'esistenza di domande incrociate di risoluzione contrattuale esclude la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione autoritativa, essendo il rapporto già destinato alla cessazione in sede negoziale.
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