Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO ESECUTIVO CON SOTTOSCRIZIONE APOCRIFA DI UN PROFESSIONISTA NON PIÙ ABILITATO: GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE CHE GIUSTIFICA LA RISOLUZIONE (136)

CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, è legittima la risoluzione contrattuale disposta dalla Stazione Appaltante ex art. 136 D.Lgs. 163/2006 qualora l'Appaltatore consegni un progetto esecutivo con sottoscrizione e timbro professionale falsi o riferibili a soggetto già cancellato dall'albo. La sottoscrizione di un elaborato tecnico da parte di un professionista abilitato ed iscritto non costituisce un mero requisito formale, bensì un atto di assunzione di responsabilità ex art. 2236 c.c. e art. 15, comma 12, DPR 207/2010, la cui mancanza rende la prestazione giuridicamente inesistente. "La sottoscrizione di un progetto da parte di soggetto non iscritto all’Albo professionale integra una falsità documentale nella misura in cui attesta falsamente una qualifica professionale inesistente in capo al sottoscrittore"; conseguentemente, "la consegna di tale elaborato integra, quindi, un inadempimento contrattuale grave, in quanto la prestazione oggetto del contratto non è mai stata eseguita".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)