Giurisprudenza e Prassi

PFTE E PROGETTO ESECUTIVO: QUEST'ULTIMO PUO' SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

La progettazione dei lavori pubblici è affidata, dal vigente c.c.p. di cui al d.lgs. 36/2023, a due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo (art. 41 c.c.p.). Il PFTE seleziona, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire e individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare (art. 41, co. 6, c.c.p.), mentre il progetto esecutivo sviluppa e completa la delineazione dell'opera in modo da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti e le qualità tecniche e da determinare, nel dettaglio, i lavori da realizzare, il loro costo e le tempistiche esecutive (art. 41, co. 8, c.c.p.).

Ovviamente, trattandosi di due livelli consecutivi di progettazione della medesima opera, il progetto esecutivo deve essere predisposto «in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica» (art. 41, co. 8, c.c.p.), ma ciò non significa che quest'ultimo non possa subire alcuna variazione.

Coerenza, infatti, non è sinonimo di coincidenza.

Pertanto, in assenza di specifici divieti normativi, eventuali previsioni del PFTE non hanno l'effetto di precludere modifiche in sede di progettazione esecutiva, purché non si tratti di previsioni che delineano le caratteristiche portanti dell'opera. Può accadere che il PFTE non detti ancora una determinata soluzione progettuale, nel qual caso il progetto esecutivo fungerà da strumento di integrazione, ma può anche darsi che il PFTE effettui delle scelte su alcune caratteristiche dell'opera, scelte che, però, possono essere modificate durante la progettazione di dettaglio, in ottica migliorativa o, per ipotesi, onde adattare l'opera ad altre soluzioni tecniche non prospettate in precedenza.

Ciò che la legge vieta è uno smantellamento dei tratti essenziali dell'opera e una sostanziale duplicazione della progettazione preliminare.

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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;