Giurisprudenza e Prassi

L'OBBLIGO DI PRESENTARE IL PROGETTO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE NON PUÒ ESSERE SANZIONATO CON L'ESCLUSIONE SE LA LEX SPECIALIS LO RICHIEDE SOLO ALL'AGGIUDICATARIO (102)

TAR PUGLIA LE ORDINANZA 2026

In tema di clausole sociali, la mancata presentazione del piano di assorbimento del personale in sede di offerta tecnica non può essere sanzionata con l'esclusione del concorrente qualora la disciplina di gara richieda tale adempimento, a pena di revoca, esclusivamente all'operatore economico aggiudicatario.

"[...] il disciplinare di gara, in base al combinato disposto degli artt. 7 e 11, impone all’operatore economico concorrente di assumere l’impegno “sociale” di cui all’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, ma – al contempo, richiede obbligatoriamente esclusivamente all’aggiudicatario – prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta – di “presentare un progetto di riassorbimento del personale impiegato dall’impresa uscente atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale con riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)”, a pena di revoca dell’aggiudicazione (cfr. art. 11 del disciplinare di gara); tale ultima disposizione della lex specialis non risulterebbe – in base all’indirizzo ermeneutico seguito dal Collegio – disapplicabile operando il principio di tassatività delle cause di esclusione solo in relazione ai requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 (cfr. art. 10, comma 2, del

d.lgs. n. 36 del 2023) (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 30/09/2025, (ud. 18/09/2025- dep. 30/09/2025) – sentenza n. 7631), e dovendo essere le ulteriori cause di esclusione “espressamente” definite come tali dal codice (cfr. art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023) (e non pare essere il caso dell’indicazione delle modalità di adempimento all’impegno sociale di cui all’art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023); dunque, la lex specialis – da interpretare, com’è noto, “alla luce delle regole sull’interpretazione dei contratti, a partire dal criterio letterale stabilito dall’art. 1362 c.c., le quali possono essere utilizzate per sottolineare l’effetto di autovincolo della lex specialis verso l’amministrazione procedente, ma anche per far emergere gli elementi di cui l’operatore economico concorrente deve tener conto ai fini della corretta formulazione della propria offerta” (per tutte: Consiglio di Stato sez. V, 6 agosto 2021, sentenza n. 5781, e i precedenti ivi citati; T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 21/05/2022, (ud. 10/05/2022- dep. 21/05/2022) - sentenza n. 706) – sembra chiara nell’imporre l’obbligo di presentazione del progetto specifico di riassorbimento solo all’operatore economico aggiudicatario; in proposito, va richiamata la giurisprudenza amministrativa citata dalla parte resistente e dalla prima classificata per cui laddove “la lex specialis non prevedeva la presentazione di alcun piano di assorbimento, ma (unicamente) la necessità di rispettare la clausola sociale prevista dal CCNL di riferimento, con il conseguente obbligo di riassorbimento prioritario del personale della ditta uscente. (…) la mancata presentazione del piano di assorbimento del personale non può essere sanzionata con esclusione in mancanza di una specifica previsione contenuta nella disciplina di gara” (cfr. ex multis, T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, sentenza n. 1203 del 19.02.2026 e T.a.r. Campania, Napoli, sentenza n. 1199/26); peraltro, anche qualora le clausole del disciplinare di gara fossero ritenute ambigue (circostanza che non si ravvisa, nel caso di specie, a parere del Collegio), in ossequio al principio del favor partecipationis – che sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all’individuazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l’Amministrazione appaltante – dovrebbe comunque privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 2/01/2026, sentenza n. 13) [...]"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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