Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NON RESPINGERE OFFERTE CON PRODOTTI EXTRA-EUROPEI (170.2)
TAR PUGLIA Sentenza
2024
In tema di appalti nei settori speciali, l'art. 170 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante una facoltà discrezionale, e non un obbligo automatico, di respingere le offerte di forniture composte per oltre il 50% da prodotti di Paesi terzi privi di accordi di reciprocità con l'UE; qualora l'Amministrazione decida di accettare tali offerte, è tenuta a motivare adeguatamente la scelta, verificando la rispondenza dei beni agli standard tecnici e ambientali prefissati.
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