Giurisprudenza e Prassi

LIMITI ECONOMICI DELLA PROCURA, SOCCORSO ISTRUTTORIO E VALIDITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di procedure ad evidenza pubblica, l'esclusione di un operatore economico per asserita insufficienza dei poteri di firma del procuratore è illegittima qualora la procura attribuisca poteri generali di rappresentanza verso gli uffici pubblici senza limiti di valore, pur prevedendo tetti economici per la successiva fase negoziale di stipula del contratto.

"In ogni caso, ove anche fosse esistita l’ipotesi di difetto di rappresentanza indicata nel provvedimento di esclusione, comunque la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’esclusione qui contestata. Invero, la stazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal richiedere mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs n. 36 del 2023, la produzione di una ratifica dell’offerta, ai sensi dell’art. 1399 del codice civile, atteso che, in tema di società di capitali ex art. 2384, comma 2, c.c., l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, eccepibile, peraltro, solo dalla società stessa, che potrebbe scegliere, in via alternativa, di ratificarlo con effetto ex tunc (cfr. Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1338).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “Il contratto stipulato dall’amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall’atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l’art. 2384, comma 2, c.c., nel testo ratione temporis applicabile, prevede solo l’inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente” (Cass. civ., III, ord., 3 marzo 2025, n. 5647).

La proposta negoziale o il contratto concluso dal falsus procurator non sono, dunque invalidi, ma solo inefficaci nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, salvo ratifica (cfr., fra le tante, Cass. civ., I, 13 marzo 2015, n.5105). Inoltre, “la ratifica ha effetto retroattivo di tal che il negozio concluso dal "falsus procurator" acquista efficacia fin dall'origine come se fosse stato concluso dal rappresentante legittimato” (cfr. Cass. civ., III, 16 febbraio 2000, n. 1708).

Sussistevano, dunque, in ogni caso, i presupposti per sanare eventuali assunte invalidità mediante soccorso istruttorio e ratifica."

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