Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONI CASELLARIO ANAC - SCELTA OE PER AFFIDAMENTI DIRETTI - HANNO VALIDITA' AI FINI DELLA SELEZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Va in primo luogo evidenziato che questo Tribunale ha già avuto modo di notare che le notizie concernenti contratti pubblici le cui procedure di affidamento sono state avviate nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 sono sottoposte alla disciplina in materia di annotazione nel Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e al “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” adottato dall’ANAC con delibera 2 ottobre 2019, n. 861, così come modificato in data 29 luglio 2020.

Al riguardo, questo Tribunale ha rilevato che «depone per l’applicabilità … della disciplina contenuta nell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 – e, quindi, anche per l’applicazione del Regolamento approvato con Delibera Anac 861 del 2 ottobre 2019, modificata il 29 luglio 2020– l’art. 226, d.lgs. n. 36/2023 [secondo cui] le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia», osservando che tale ultima disposizione «esprime il principio del tempus regit actum nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica [e] ricalca, in parte, la dizione contenuta nelle previgenti disposizioni transitorie del d.lgs. n. 50/2016 (si veda, in particolare, l’art. 216, d.lgs. n. 50/2016)» e notando che «è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’irrilevanza dello ius superveniens e il necessario rispetto del principio del tempus regit actum si estende anche alla fase esecutiva dell’affidamento (si veda il principio chiaramente enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 1318/2020, che muove dall'analisi delle disposizioni contenute negli artt. 213 e 216 del d.lgs. 50/2016, confermando l'inscindibilità tra fase di affidamento e fase di esecuzione ai fini dell'individuazione del quadro regolatorio applicabile)» (cfr. Tar Lazio, I-quater, 5 novembre 2024, n. 19503).

È appena il caso di evidenziare che un tale esito è coerente con l’orientamento espresso ancora di recente dal giudice d’appello con sentenza Consiglio di Stato, V, 1 settembre 2023, n. 8131, che – intervenendo ancora su questioni di diritto intertemporale relative al “passaggio” dal d.lgs. n. 163/2006 al d.lgs. n. 50/2016 – ha ribadito l’inapplicabilità delle regole in materia di annotazione di cui al d.lgs. n. 50/2016 a contratti le cui procedure di affidamento erano state avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (inapplicabilità già affermata dalla richiamata sentenza Consiglio di Stato, V, n. 1318/2020) proprio avuto riguardo al carattere inequivoco della disposizione transitoria adottata dal legislatore nel 2016 (come si è detto di analogo tenore a quella contenuta all’art. 226, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 36/2023 che viene in rilievo nella presente controversia).

Nel caso di specie, è incontestato che oggetto della segnalazione e della successiva annotazione è l’intervenuta decadenza dall’aggiudicazione di una procedura di gara pubblicata in data 26 giugno 2023 e quindi sottoposta al d.lgs. n. 50/2016 (cfr. art. 229, d.lgs. n. 36/2023), sicché del tutto correttamente l’Autorità resistente – in coerenza con la previsione di cui all’art. 226, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 36/2023 – ha disposto l’annotazione della notizia segnalata dalla stazione appaltante in applicazione delle previsioni di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e al Regolamento di cui alla delibera ANAC 2 ottobre 2019, n. 861 così come modificato in data 29 luglio 2020.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
DECRETO: il presente provvedimento;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...