Giurisprudenza e Prassi
Equivalenza funzionale, certificazioni Ecolabel e applicazione del principio del risultato
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SEZIONE SECONDA) Sentenza
2026
Nelle procedure di affidamento, il giudizio di conformità tecnica non può risolversi in un mero riscontro formale di certificazioni ambientali laddove queste risultino tecnicamente incompatibili con le specifiche chimiche del prodotto. Trova applicazione il principio del risultato, oggi codificato dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, per il quale la stazione appaltante deve ammettere prodotti funzionalmente idonei e sanare eventuali errori formali nelle schede tecniche mediante soccorso istruttorio, al fine di selezionare l'offerta migliore senza sacrificare il favor partecipationis.
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