Giurisprudenza e Prassi
ONERE DELLA PROVA E RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'ESTINZIONE NEI GIUDIZI RIASSUNTI
CONS. STATO Sentenza
2024
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, c.p.a., il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo a seguito di ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è di tre mesi, la cui inosservanza determina l'estinzione rilevabile d'ufficio. Inoltre, in sede di domanda risarcitoria, il ricorrente è tenuto a fornire la prova piena di tutte le voci di danno e della colpa dell'amministrazione, senza poter invocare il soccorso istruttorio del giudice o l'utilizzo della CTU a fini meramente esplorativi.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

