PRINCIPIO DI ROTAZIONE - IL RENVITO AL CONTRAENTE USCENTE HA CARATTERE ECCEZIONALE (36)
Le S.A., per operare nel rispetto effettivo della normativa, sono tenute a diversificare gli operatori di volta in volta scelti per l'esecuzione dell'intervento per evitare il consolidamento di rendite di posizione per alcuni operatori restringendo di fatto la concorrenza. La turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione dell'intervento operata tramite la diversificazione negli affidamenti evita la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3755 del 04/06/2019).
Anche questa Autorità ha ribadito nelle linee guida n. 4 che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi", precisando ancora in relazione alle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, che le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti "il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico".
Come precisato nelle Linee Guida n. 4 "In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso ....alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economicl" e che "Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa si che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento".
L'Ente quindi, anche nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dal Codice, avrebbe dovuto cercare di diversificare maggiormente la scelta delle potenziali controparti contrattuali, in carenza di un apparato motivazionale teso a giustificare il reiterarsi degli affidamenti nei riguardi del medesimo operatore economico, con particolare riferimento, tra l'altro, anche alla riscontrata effettiva assenza di alternative.
Altra criticità emerge in merito alla parcellizzazione degli interventi riferibili alla realizzazione dei loculi cimiteriali, laddove l'Amministrazione ha proceduto, nella sostanza, con diversi affidamenti di modesto importo, in assenza di un'adeguata programmazione delle lavorazioni occorrenti per soddisfare le esigenze cimiteriali, pur a fronte dell'accertata carenza di spazi per la sepoltura che avevano indotto l'Ente ad avviare una procedura di project financing sin dal 2018, poi abbandonata.
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