PRINCIPIO DI INVARIANZA: EFFETTI SULL'INTERESSE A RICORRERE (108.12)
In tema di appalti pubblici, l'art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che ogni variazione intervenuta successivamente all'aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie e soglie di anomalia; ne consegue che va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal concorrente non utilmente collocato in graduatoria che, impugnando l'ammissione dell'aggiudicatario, miri a ottenere una riparametrazione dei punteggi o delle soglie preclusa ex lege.
"Il principio di invarianza integra dunque un’espressa eccezione all’ordinario meccanismo del regresso procedimentale per irrilevanza delle sopravvenienze, obbedendo alla duplice e concorrente finalità di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento, nonché, per altro verso, di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria" (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7533/2021).
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