Giurisprudenza e Prassi

ERRORE NELLA STESURA DEL BANDO E CORREZIONE: VANNO RISPETTATI I PRINCIPI DI BUONA FEDE E DEL RISULTATO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Non può, quindi, essere preclusa alla p.a. di chiarire e precisare quale sia la certificazione da produrre, quando tale elemento emerga ictu oculi da una piana lettura del bando. La ricostruzione del giudice di prime cure comporterebbe che ogni qual volta il bando sia affetto da un palese errore “innocuo”, perché nessun pregiudizio o disagio ha causato ai partecipanti, la p.a. non potrebbe intervenire chiarendo l’errore commesso, ma sarebbe costretta a revocare l’intera gara, con esiti insoddisfacenti dal punto di vista del buona andamento e del principio del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36 del 2023) che si oppone, peraltro, ad una lettura formalistica degli atti di gara.

Peraltro, sono gli stessi principi della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’azione amministrativa (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023), nonché della buona fede e della correttezza nelle procedure di gara a giustificare un tale esito (art. 5 d.lgs. n. 36 del 2023). Lo stesso ricorrente di primo grado ha, infatti, prodotto la certificazione corretta (UNI EN 15358:2011), pur formalmente non richiesta dagli atti di gara, evidentemente perché si è reso conto del “palese” errore in cui era incorsa la p.a.

Non ogni errore può naturalmente essere emendato dalla stessa stazione appaltante con i chiarimenti, pena il rischio che così facendo si possa giungere ad una modifica non consentita degli atti di gara.

È però ben possibile che la stazione appaltante, in presenza di un errore palese in relazione ad una richiesta certificazione non più in vigore, specifichi e precisi quale sia la certificazione che per legge deve essere posseduta dagli operatori economici partecipanti alla gara.

Anzi, in questo caso, così come in casi analoghi, la precisazione da parte della stazione appaltante appare assolutamente doverosa e necessaria, in quanto altrimenti il bando, con il riferimento all’atto precedente, ormai non più esistente, sarebbe stato inattuabile.

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CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...