PREZZIARI - ILLEGITTIMO IL BANDO SE NON SI APPLICANO PREZZARI AGGIORNATI
la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando stesso, quale norma speciale della procedura che dispone regole vincolanti non solo per le imprese partecipanti ma anche per la stessa pubblica amministrazione (cfr., ex multis, Corte Cost. 26 luglio 2022, n. 198; Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2521; id., Cons. Stato, Sez. V. 25 maggio 2017, n. 2222; si confronti anche ANAC, Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020 secondo cui l’ “avvio della procedura” coincide con la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, di invio della lettera d’invito a presentare l’offerta).
Nel caso di specie il progetto esecutivo posto a base di gara disponeva l’applicazione del Prezzario Regionale vigente nel 2015 così come l’analisi dei nuovi prezzi, allegata al bando, risulta redatta sulla base del Tariffario Ufficiale RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per l’anno 2016.
Ebbene, posto che il bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022 e al momento della pubblicazione del bando era già entrato in vigore il nuovo elenco aggiornato dei prezzi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26., le previsioni di gara si pongono in contrasto col menzionato art. 26 D.L. 50 del 2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in L. n. 91/2022.
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