PERENZIONE DEL RICORSO E PERDITA DELL'EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE DELLA PRESCRIZIONE DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno da occupazione illegittima, la perenzione del processo amministrativo, essendo assimilabile all'estinzione del giudizio civile ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b), c.p.a., determina l'applicazione dell'art. 2945, comma 3, c.c. Ciò comporta che l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notifica del ricorso non è più permanente per tutta la durata del processo, ma diviene istantaneo; pertanto, se tra la notifica del ricorso perento e l'introduzione di un nuovo giudizio decorre il termine di prescrizione quinquennale, il diritto azionato deve ritenersi estinto.
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