Giurisprudenza e Prassi
Esclusione premialità Covid per servizio in strutture private accreditate
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
È legittima la rideterminazione in peius della graduatoria di una selezione pubblica qualora il punteggio premiale Covid sia stato erroneamente attribuito per attività prestata presso una struttura privata accreditata, atteso che la clausola della lex specialis che richiede lo svolgimento del servizio presso strutture del SSN si riferisce esclusivamente ai soggetti pubblici del sistema sanitario e non ai soggetti privati convenzionati, i quali mantengono una distinta soggettività giuridica.
Condividi questo contenuto:

