LEGITTIMO IL DINIEGO DI PORTO D'ARMI PER SCIOGLIMENTO COMUNALE PER INFILTRAZIONE MAFIOSA
Il provvedimento di diniego o revoca della licenza di porto d'armi non richiede l'accertamento di una responsabilità penale, essendo sufficiente un'analisi induttiva e probabilistica sul pericolo di abuso delle armi. In tale ottica, lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000 costituisce un presupposto fattuale idoneo a giustificare il giudizio di inaffidabilità dell'ex amministratore, attesa la necessità di prevenire rischi anche solo potenziali per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalla contiguità con ambienti malavitosi.
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