Giurisprudenza e Prassi

PROCESSO AMMINISTRATIVO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PNRR - COMPETENZA FUNZIONALE INDEROGABILE NON SI APPLICA

TAR SICILIA PA ORDINANZA 2022

Rispetto alle controdeduzioni dei ricorrenti, i giudici ritengono che:

– i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a.;

– ed invero, il quinto comma dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022 – nel prevedere che “Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.), richiamando solamente il secondo comma dell’art. 119, c.p.a. (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e il nono comma dell’art. 120, c.p.a. (relativo al deposito della sentenza), ma non ha operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della disciplina processuale in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici né ha ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119, c.p.a.;

– da ciò deriva che – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (v. memoria del 7.09.2022) – la competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a..


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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