Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO CON LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI NEI GIUDIZI SU APPALTI PNRR

TAR LAZIO Ordinanza 2024

Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/22, nei giudizi riguardanti appalti finanziati con fondi PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei sono parti necessarie; conseguentemente, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, fissando un termine perentorio per la notifica del ricorso.

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