LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DI BENI PRIVATI DAI FINANZIAMENTI PNRR SE PRIVI DI INTERESSE CULTURALE
È legittima la variante progettuale adottata dall'Amministrazione che esclude dal finanziamento PNRR interventi su immobili privati qualora la lex specialis limiti l'ammissibilità della spesa ai soli beni pubblici o a beni privati formalmente qualificati come beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004. L'accordo di partenariato siglato tra PA e privati per la candidatura del progetto non ha portata vincolante per le fasi attuative successive qualora non sia stato preceduto da procedure di evidenza pubblica e non contenga impegni negoziali definitivi.
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