APPALTI PNRR: ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE, RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE E STABILITÀ CONTRATTUALE (48.4)
In tema di appalti PNRR, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non determina, di regola, la caducazione del contratto già stipulato, operando l’annullamento ai soli fini risarcitori. In particolare, se l’udienza di merito non si svolge entro i termini previsti dal rito speciale, la misura cautelare perde efficacia, legittimando la stipula del contratto e rendendo quest'ultimo insensibile al successivo annullamento dell'aggiudicazione.
“l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ma opera ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto per eventuali pretese risarcitorie, atteso che alla data della stipula del contratto [...] la misura cautelare [...] aveva perso efficacia non essendosi svolta l'udienza di merito “entro i termini previsti” dal citato art. 12 bis, comma 1, ultimo periodo” [del d.l. n. 68/2022, n.d.r.].
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