LA CLAUSOLA CHE IMPONE ALL'AGGIUDICATARIO IL PAGAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E' NULLA PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE (41)
"La giurisprudenza amministrativa ha affermato, del resto, a più riprese, che il divieto di cui all’art 41 co 2 bis cit., che, appunto, impedisce di imporre ai concorrenti e all'aggiudicatario il pagamento dei costi relativi alla gestione delle piattaforme telematiche, trova la sua ragion d’essere nella necessità di scongiurare un trasferimento, a carico di quest’ultimi, del costo dei servizi di committenza ausiliari fruiti dalla Stazione appaltante, unica richiedente e unica beneficiaria di tali servizi, senza alcun vantaggio né diretto né indiretto per i medesimi concorrenti o per l'aggiudicatario. Senza contare che una siffatta clausola risulta, altresì, lesiva del principio di concorrenza in quanto include nella base d'asta un costo incomprimibile, induce i partecipanti a incorporare il previsto corrispettivo nell'offerta presentata (con possibili comportamenti opportunistici) e limita la possibilità di formulare liberamente l'offerta (cfr. T.A.R. Salerno, sez. I, 26/11/2021, n.2581; T.A.R. Salerno, sez. I, 02/01/2021, n.1)."
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