Giurisprudenza e Prassi

LA CLAUSOLA CHE IMPONE ALL'AGGIUDICATARIO IL PAGAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E' NULLA PER CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE (41)

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

"La giurisprudenza amministrativa ha affermato, del resto, a più riprese, che il divieto di cui all’art 41 co 2 bis cit., che, appunto, impedisce di imporre ai concorrenti e all'aggiudicatario il pagamento dei costi relativi alla gestione delle piattaforme telematiche, trova la sua ragion d’essere nella necessità di scongiurare un trasferimento, a carico di quest’ultimi, del costo dei servizi di committenza ausiliari fruiti dalla Stazione appaltante, unica richiedente e unica beneficiaria di tali servizi, senza alcun vantaggio né diretto né indiretto per i medesimi concorrenti o per l'aggiudicatario. Senza contare che una siffatta clausola risulta, altresì, lesiva del principio di concorrenza in quanto include nella base d'asta un costo incomprimibile, induce i partecipanti a incorporare il previsto corrispettivo nell'offerta presentata (con possibili comportamenti opportunistici) e limita la possibilità di formulare liberamente l'offerta (cfr. T.A.R. Salerno, sez. I, 26/11/2021, n.2581; T.A.R. Salerno, sez. I, 02/01/2021, n.1)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)