AMMESSA L'INTEGRAZIONE POSTUMA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NON RICHIESTO DALLA LEX SPECIALIS A PENA DI ESCLUSIONE (185.5)
Il Piano Economico Finanziario, laddove non qualificato dalla lex specialis come elemento essenziale dell'offerta a pena di esclusione, può essere prodotto successivamente in sede di riedizione del potere o di verifica della sostenibilità, configurandosi come mero documento idoneo a dimostrare l'esattezza delle valutazioni poste alla base del calcolo di convenienza economica dell'affare. Nelle concessioni, la verifica dell'equilibrio economico-finanziario ex art. 185, comma 5, D.Lgs. 36/2023 mantiene carattere autonomo e non sovrapponibile rispetto alla verifica di anomalia dell'offerta di cui all'art. 110.
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