Giurisprudenza e Prassi

NATURA PERENTORIA DEL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO (22.6)

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 2025

Il termine di otto giorni previsto per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha natura perentoria, in quanto volto a garantire l'immediata corrispondenza tra l'ingresso autorizzato e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Il mancato rispetto di tale termine, in assenza di prova rigorosa circa la non imputabilità dell'inadempimento al lavoratore, legittima il diniego del titolo di soggiorno, configurandosi come un adempimento essenziale per la verifica della regolarità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

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