Giurisprudenza e Prassi
TERMINE PERENTORIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO NEL DISTACCO (22.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza
2025
In tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in distacco, il termine di otto giorni per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione deve considerarsi perentorio. Il mancato adempimento, ove non supportato dalla prova della non imputabilità del ritardo al lavoratore, unitamente all'accertamento dell'impiego del personale presso soggetti diversi dall'appaltante autorizzato, legittima il provvedimento di diniego/inammissibilità dell'istanza.
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