Giurisprudenza e Prassi

NECESSARIO PERICULUM IN MORA QUALIFICATO PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE DEL BANDO (119.4)

TAR BASILICATA Ordinanza 2024

In materia di impugnazione di bandi di gara, la domanda cautelare finalizzata alla sospensione dell'efficacia degli atti deve essere respinta qualora non venga fornita la prova dell'esistenza di un periculum in mora connotato da estrema gravità ed urgenza, come prescritto dall'art. 119, comma 4, c.p.a. La fissazione di una scadenza dei termini di partecipazione a lungo termine esclude l'imminenza di un pregiudizio tale da giustificare la sospensione interinale degli atti di gara.

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