Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER DANNI MERAMENTE PATRIMONIALI NEGLI APPALTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2026

L'istanza cautelare volta alla sospensione del provvedimento di esclusione da una gara d'appalto deve essere respinta qualora difetti il requisito del periculum in mora, non ravvisabile nel caso in cui non vi siano altri concorrenti in posizione utile per l'aggiudicazione e il danno prospettato dall'operatore economico sia limitato alla sfera patrimoniale derivante dall'eventuale indizione di una nuova procedura di gara.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)