Giurisprudenza e Prassi

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA COSTITUISCE PREGIUDIZIO MERAMENTE PATRIMONIALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Ordinanza 2024

Ai fini della concessione della tutela cautelare, l'onere di versare un contributo per la partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica non costituisce un impedimento assoluto né un danno irreparabile, risolvendosi in un pregiudizio meramente patrimoniale. La clausola di non ripetibilità del versamento prevista nella lex specialis deve intendersi riferita ai soli crediti legittimamente riscossi e non impedisce il recupero delle somme ove il titolo dell'imposizione sia successivamente annullato in sede giurisdizionale.

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