Diniego cautelare monocratico per assenza di estrema urgenza
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Decreto
2026
Non ricorre il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 56 c.p.a. qualora l'operatore economico ricorrente, pur impugnando gli atti di indizione della gara, dichiari di riservarsi la presentazione dell'offerta, atteso che tale condotta esclude la configurabilità di un pregiudizio immediato e irrimediabile non dilazionabile fino alla trattazione collegiale.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)