Giurisprudenza e Prassi
RISARCIBILE IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE PER L'ILLEGITTIMA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (30.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA (SEZIONE TERZA) Sentenza
2026
In tema di appalti pubblici, il danno da perdita di chance non è configurabile come conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione, ma richiede la dimostrazione di una probabilità di vittoria apprezzabile. La liquidazione deve avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., applicando all'utile d'impresa presunto una percentuale corrispondente alla probabilità di successo e operando una decurtazione a titolo di aliunde perceptum, restando escluso il danno curriculare se non specificamente allegato e provato.
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