L'INVOCAZIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19 NON COSTITUISCE UNA MANLEVA AUTOMATICA DALLA RESPONSABILITÀ PER IL RITARDO NELL’ULTIMAZIONE DELLE OPERE
L’art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 6/2020, pur imponendo di valutare il rispetto delle misure di contenimento ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 c.c., non esonera l'appaltatore dall’onere di provare il nesso causale tra le misure pandemiche e l'inadempimento. Lo sforzo di adeguamento alle prescrizioni sanitarie deve essere valutato secondo l'ordinaria diligenza e non assurge ad esimente qualora le lavorazioni, per loro natura (es. opere all'aperto), consentano comunque il rispetto del cronoprogramma mediante contromisure non eccessivamente onerose.
"Si veda la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Cassazione n. 56/2020 sul punto (pagg. 8, 9): “Lo sforzo materiale ed economico di adattamento alle prescrizioni sanitarie non assurge, pertanto, ad esimente automatica dell’inadempimento, ma è ineludibilmente apprezzato alla stregua di dato saliente, da calare nel perimetro della più articolata valutazione sulla responsabilità. Non è esclusa, infatti, l’evenienza di un debitore il quale, ancorché frenato dalle prescrizioni di contrasto dell’epidemia, sia responsabile dell'inadempimento, poiché qualora si fosse adoperato secondo ordinaria diligenza, avrebbe potuto esattamente adempiere nel rispetto contestuale delle prescrizioni, ovviandovi mediante contromisure non eccessivamente onerose […] Il debitore, nondimeno, rimane onerato di dimostrare che è stato proprio l’ossequio alle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione. Il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento va provato e contestualizzato”.
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