RISERVE, INTERFERENZE NEI SOTTOSERVIZI E ILLEGITTIMITÀ DELLA PENALE PER RITARDO
In tema di appalto di opere pubbliche, le riserve iscritte dall'appaltatore devono ritenersi tempestive quando la loro formulazione avviene nel rispetto dei criteri di ordinaria diligenza e buona fede, ovvero nel momento in cui è evidente la rilevanza causale del fatto dannoso. Qualora l'esecuzione dei lavori sia ostacolata da interferenze con sottoservizi non segnalati e posizionati a quote non conformi alle norme tecniche, il ritardo non è imputabile all'impresa, con conseguente illegittimità della penale comminata dalla stazione appaltante.
"[...] l'ultimazione dei lavori contrattuali [...] escludendo alcune lavorazioni secondarie che non compromettevano la funzionalità degli Impianti, deve ritenersi del tutto tempestiva, difettando quindi i presupposti per l’applicazione della penale comminata all’impresa per ritardata ultimazione dei lavori [...]
[...] le riserve sono state iscritte nel registro di contabilità, esplicitate nel corso dei lavori e, infine, trascritte e confermate nello stato finale, come previsto dalla normativa contrattuale applicabile.
L’impresa ha quindi proceduto ad iscrivere le relative riserve nel momento in cui, secondo i criteri di ordinaria diligenza e buona fede, è stata evidente la rilevanza causale del fatto dannoso, in perfetta aderenza al principio di tempestività (Cassazione n.5901/22)."
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