ACCESSO AGLI ATTI : DA CONCEDERSI QUANDO O.E. CHIEDE VISIONE DEL PEF
Osserva questo collegio che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha inteso reagire contro l’oscuramento frapposti ad asseriti “segreti tecnici o commerciali” contenuti nella documentazione della controinteressata. Ha invece inteso acquisire, in particolare, la documentazione di gara rappresentante dal PEF prodotto dall’aggiudicataria che non è stata volutamente trasmessa dalla stazione appaltante che tra l’altro non ha neppure frapposto la presenza di “segreti tecnici o commerciali”.
Ne consegue che non viene in rilievo la disciplina acceleratoria dello speciale rito sulle decisioni di oscuramento dei documenti per presenza di “segreti tecnici o commerciali” introdotta dal 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, bensì quella speciale di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a., che prevede la proposizione del ricorso, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del rigetto dell’istanza di accesso.
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