Giurisprudenza e Prassi

AUTO-RESPONSABILITÀ DEL CANDIDATO PER IL MANCATO RECAPITO DELLA DOMANDA VIA PEC

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza 2026

L'istituto del soccorso istruttorio non è applicabile per sanare la mancata presentazione della domanda di partecipazione derivante dal mancato recapito di messaggi PEC, qualora il mittente sia stato tempestivamente avvertito dal sistema della mancata consegna. Grava infatti sul candidato un onere di diligenza e auto-responsabilità che impone di monitorare l'esito della trasmissione e di intervenire tempestivamente per garantire la ricezione dell'istanza entro i termini decadenziali.

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