Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA SUL CALCOLO DEL PAYBACK E LEGITTIMITÀ DEL CONTRIBUTO SOLIDARISTICO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In materia di payback sui dispositivi medici, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario relativamente alle censure che investono la definizione degli elenchi delle aziende fornitrici e le specifiche modalità di calcolo degli oneri di ripiano. Tali atti regionali, pur se denominati provvedimenti, hanno natura ricognitiva e vincolata, esaurendosi in un accertamento tecnico dei presupposti economico-contabili che non implica la spendita di poteri autoritativi, configurando una posizione di diritto soggettivo in capo all'operatore economico.

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