PATTO D'INTEGRITA' - FINALITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE
In sostanza, può qui aggiungersi, l’accettazione del Patto etico da parte dei concorrenti comporta l’ampliamento dei loro obblighi nei confronti della stazione appaltante da un duplice punto di vista: – temporale: gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto; – contenutistico: si richiede all’impresa di impegnarsi, non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell’aggiudicazione del contratto (così Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 722).
Ne segue che il Patto etico può prevedere, come avvenuto nel caso di specie, anche un impegno a dichiarare ogni vicenda penale (con diversi livelli di specificazione) che ha interessato l’impresa concorrente e il concorrente che lo sottoscrive è tenuto a rendere l’informazione in maniera veritiera ed esaustiva a pena di esclusione.
La stazione appaltante, peraltro, ha disposto l’esclusione non tanto per la violazione del Patto etico in sé (ovvero, per aver violato l’impegno assunto con la sua sottoscrizione come in precedenza esplicitato), quanto per aver considerata falsa e comunque fuorviante l’informazione sulle pregresse vicende penali dovuta in attuazione del predetto Patto etico, e, dunque, per questo, integrata la causa di esclusione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e lett. c) del codice dei contratti pubblici.
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