Giurisprudenza e Prassi
STATUS DI DIFENSORE COSTITUITO ANCHE SENZA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI (58.1)
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Ordinanza
2026
Non è configurabile l'errore materiale correggibile ex art. 86 c.p.a., né l'errore di fatto revocatorio, nel caso in cui il giudice rilevi l'irregolarità della costituzione di un difensore non abilitato al patrocinio superiore indicato in epigrafe, in quanto tale indicazione, pur in assenza di sottoscrizione degli atti processuali, comporta l'assunzione dello status di difensore costituito e l'accesso alle prerogative del processo amministrativo telematico.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

