Giurisprudenza e Prassi

PARTENARIATO SPECIALE NELL'AMBITO DEI BENI CULTURALI: ESTENSIONE ANCHE AI BENI "STRUMENTALI" E DEROGA ALLA VALUTAZIONE DI CONVENZIENZA (134.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Le forme speciali di partenariato attivate ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 36/2023 non devono avere quale oggetto esclusivo i beni culturali come definiti dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, ben potendo estendersi a beni strumentali funzionali a garantire la migliore fruizione del patrimonio culturale. Inoltre, stante la natura derogatoria dell'istituto, "l’art. 134 cit. delinea un quadro giuridico derogatorio rispetto a quello del partenariato generale [...] l’applicazione diretta o in via analogica dell’art. 175, comma 2, cit. [valutazione preliminare di convenienza e fattibilità] e delle previsioni di dettaglio ivi indicate è quindi esclusa" in quanto "la sostenibilità e la capacità di generare reddito del progetto non possono ragionevolmente essere autonomamente valutate ex ante dall’Amministrazione, ma vanno rimesse alle valutazioni proprie dell’operatore economico interessato".

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati