PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: L'INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO DETERMINA LA CESSAZIONE DI OGNI TITOLO O PROROGA TECNICA IN CAPO AL GESTORE USCENTE (134)
In tema di partenariato speciale pubblico-privato ex art. 134, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, la conclusione della procedura selettiva e la conseguente individuazione del partner privato comportano il venir meno del titolo all’occupazione temporanea dell’area precedentemente concesso al gestore uscente in via di proroga tecnica. Qualora un operatore economico partecipi alla selezione, non può contestare ex post le modalità di accesso al sito archeologico stabilite dall'avviso pubblico, avendo l'onere di impugnare immediatamente le clausole della lex specialis ove ritenute escludenti o viziate da difetto di istruttoria.
“Deve, quindi, assumersi che, a far tempo da tale data [individuazione del partner], sia venuto meno il titolo, in capo all’odierna ricorrente, all’occupazione dell’area archeologica, alla medesima solo in via temporanea concesso... in attesa della definizione della procedura selettiva”; “la presenza di eventuali criticità quanto alle modalità di accesso al sito, ben avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione dell’avviso di selezione del nuovo gestore, al quale, invece, la ricorrente ha preso parte, presentando una propria offerta”.
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