Giurisprudenza e Prassi

PREVISIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PARITA' DI GENERE: HANNO VALORE VINCOLANTE NON MERAMENTE FACOLTATIVO (108)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che: l’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, rubricato “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, al comma 7 dispone tra l’altro che, “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

Ora, è di tutta evidenza che le richiamate previsioni normative, a differenza di quanto sostenuto dall’odierna controinteressata, e come correttamente obiettato dalla ricorrente, non hanno una valenza meramente “facoltativa”, una simile lettura essendo esclusa già solo sul piano testuale delle norme e, in particolare, dal costante impiego ad opera del legislatore del modo indicativo, da cui si desume chiaramente che le amministrazioni appaltanti sono tenute a inserire, all’interno della disciplina di gara, criteri premianti incidenti sulla valutazione delle offerte degli operatori con riferimento ai criteri ambientali minimi e alla promozione della parità di genere.

Appare, dunque, irrilevante a questi fini il richiamo operato dalla omissis S.p.A. all’art. 18 del Disciplinare di gara, il quale, nell’enumerazione dei vari “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, omette del tutto di valorizzare gli elementi in questione nell’assegnazione dei punteggi da attribuire alle offerte delle partecipanti, come invece imposto dal combinato disposto degli artt. 57, comma 2, 83, comma 2, 108, comma 7, e 130 del D. Lgs. n. 36/2023, e limitandosi in via del tutto generica a dichiarare che “In sede di valutazione del progetto tecnico deve emergere il rispetto dei CAM di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 65 del 10.03.2020 che contempla i ‘Criteri ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari’”, senza peraltro neppure puntualmente indicarli.

Ne discende, pertanto, l’illegittimità in parte qua della legge di gara, implicante, per l’effetto, integrale caducazione della procedura espletata (cfr. Cons. Stato, III, n. 8773/2022), ferma in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione di una riedizione della stessa, previa eliminazione dei vizi sub specie riscontrati.

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DECRETO: il presente provvedimento;
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