Giurisprudenza e Prassi

PREVALE LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA SE L'OMESSA PREVISIONE DI CLAUSOLE PREMIALI PER LA PARITA' DI GENERE NON AVREBBE ALTERATO L'ESITO DELLA PROCEDURA (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara criteri premiali connessi al possesso della certificazione della parità di genere (art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023) risponde a una finalità di promozione sociale che deve essere bilanciata con i principi di conservazione degli atti giuridici e del risultato. Pertanto, l’omessa inserzione di tale clausola nella lex specialis non determina l'annullamento dell’intera procedura qualora l’operatore economico risultato aggiudicatario sia comunque in possesso della predetta certificazione: in tale ipotesi, l’interesse pubblico sostanziale perseguito dalla norma risulta comunque soddisfatto, rendendo la riedizione della gara un atto contrario ai principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo processuale, il concorrente non in possesso della certificazione di parità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte difetta di interesse a impugnare l’omissione della clausola premiale, in quanto l'eventuale inserimento della stessa non avrebbe potuto in alcun modo mutare la sua posizione in graduatoria.

"Il T.a.r. -dato atto che il provvedimento di parziale annullamento argomenta che, visto che l’impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo è in ogni modo titolare della certificazione di parità, l’eventuale annullamento si porrebbe in evidente contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 della Costituzione), di conservazione degli atti giuridici, di continuità dell’azione amministrativa e del risultato di cui all’art. 1 del Codice- ha ritenuto priva di pregio la doglianza di Si. e l’ha respinta.

[...]

D’altronde, la previsione del punteggio aggiuntivo per la certificazione della parità di genere non avrebbe potuto incidere sul punteggio attribuito, né avrebbe potuto alterare la graduatoria finale, considerato che Sa. non era in possesso della certificazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (24 aprile 2025) e quindi difetta addirittura di interesse alla prospettazione della censura."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)